Art. 5

In vigore dal 27 giu 2012
L’aiuto contenuto nell’accordo sui terreni è compatibile con il trattato ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 e della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento del 2002 fino all’importo consentito di 10,5 Mio EUR. Aiuti superiori a questo limite massimo sono incompatibili con il trattato.
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