Art. 1

Sicurezza

In vigore dal 25 giu 2012
La decisione 2011/426/PESC è così modificata: 1) all’articolo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) assicurare l’attuazione degli sforzi dell’Unione nell’intera gamma di attività in materia di Stato di diritto, di applicazione della legge e di riforma del settore della sicurezza, promuovere il coordinamento globale degli sforzi guidati dall’Unione nel sostegno alla riforma della polizia, alla lotta contro la criminalità organizzata, la criminalità transfrontaliera e la corruzione, fornendo orientamento politico locale al riguardo e, in questo contesto, fornire all’AR e alla Commissione valutazioni e consulenze in funzione delle necessità;» 2) all’articolo 3, la lettera f) è soppressa; 3) all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 5 250 000EUR.»; 4) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Sicurezza In conformità alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione della sicurezza nell’area geografica di competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità dell’RSUE, in particolare: a) stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e includa un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione; b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione; c) assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa; d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione, relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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