Art. 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

In vigore dal 25 giu 2012
Rappresentante speciale dell’Unione europea Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d’Africa è prorogato fino al 30 giugno 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente, qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR). Ai fini del mandato dell’RSUE, per Corno d’Africa si intende la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell’Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, compresa la pirateria, l’RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d’Africa. Riconoscendo l’esigenza di un approccio regionale nel far fronte alle sfide interconnesse che caratterizzano la regione, l’RSUE per il Corno d’Africa lavora in stretta consultazione con l’RSUE per il Sudan e il Sud Sudan, che mantiene la responsabilità primaria per tali due paesi.
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Rappresentante speciale dell’Unione europea (Art. 1 Decisione (UE) 2012/329) — Testo vigente | Portale Normativo