Art. 12

Coordinamento

In vigore dal 25 giu 2012
Coordinamento 1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nella regione. 2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione, incluse quelle a Khartoum, Giuba, Addis Abeba e New York, e con i capimissione degli Stati membri. Questi si adoperano per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo. 3.   L’RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell’Unione a Giuba, fornisce orientamenti politici a livello locale al capomissione EUAVSEC Sud Sudan. Se necessario, l’RSUE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente.
Storico versioni

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