Art. 1
In vigore dal 22 giu 2012
L’articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è modificato come segue:
1)
al paragrafo 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
l’adozione di una normativa volta ad aumentare l’età pensionabile per l’accesso alla pensione statale a 66 anni nel 2014, 67 nel 2021 e 68 nel 2028 allo scopo di migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.»;
2)
al paragrafo 8 sono aggiunte le seguenti lettere:
«f)
il completamento dei seguenti assi di lavoro nelle banche irlandesi di proprietà nazionale, i cui risultati saranno comunicati dalle autorità irlandesi alla Commissione, alla BCE e all’FMI: i) una revisione indipendente della qualità delle attività intesa a valutare la qualità dei portafogli di prestiti singoli e aggregati nonché le procedure utilizzate per definire e monitorare la qualità delle attività; ii) un riesame delle operazioni sui crediti in sofferenza inteso a valutare la capacità e l’efficacia operative nella gestione di portafogli di prestiti in sofferenza delle banche, inclusa la gestione degli arretrati, e le pratiche relative alla ristrutturazione dei crediti in sofferenza e alla riduzione delle perdite sui crediti; iii) un esercizio di convalida dell’integrità dei dati inteso a valutare l’affidabilità dei dati bancari; nonché iv) un progetto sulla rilevazione dei ricavi e sulla modifica della scadenza (re-ageing) dei crediti inteso a esaminare le pratiche esistenti alla luce dei principi internazionali d’informativa finanziaria (IFRS) e della regolamentazione in materia;
g)
la valutazione dei progressi compiuti dalle banche nella ristrutturazione dei portafogli in sofferenza;
h)
la presentazione alla Commissione, alla BCE e all’FMI di una valutazione delle azioni adottate in relazione ai beneficiari di prestazioni di disoccupazione che non si presentano ai colloqui organizzati nel quadro di misure di attivazione del mercato del lavoro;
i)
la redazione di una relazione trasversale volta a esplorare le possibilità di attenuare eventuali effetti negativi sugli incentivi all’occupazione derivanti dalla struttura delle prestazioni sociali;
j)
l’adozione di misure legislative di riforma dei diritti a pensione per i neoassunti nel pubblico impiego, comprendente in particolare un riesame del prepensionamento per alcune categorie di dipendenti pubblici e un’indicizzazione delle pensioni ai prezzi al consumo. Le pensioni saranno basate sulla retribuzione media percepita nel corso della vita lavorativa. L’età pensionabile dei neoassunti sarà collegata all’età pensionabile per l’accesso alla pensione statale.»;
3)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«10. Nel 2013 e in linea con le precisazioni del memorandum d’intesa, l’Irlanda porta a termine prove di stress delle banche incluse nel PCAR 2011. Le prove di stress saranno allineate all’esercizio dell’Autorità bancaria europea (ABE) e basate su risultati del PCAR 2011 e del programma di misure finanziarie 2012. Le prove di stress saranno rigorose e continueranno a essere fondate su previsioni robuste relative alle perdite sui prestiti nonché su un elevato livello di trasparenza. La pubblicazione dei risultati coinciderà con il prossimo esercizio dell’ABE.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2012:375:oj#art-1