Art. 2

In vigore dal 22 giu 2012
Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
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