Art. 2

In vigore dal 11 giu 2012
Per un periodo transitorio fino al 15 agosto 2012 gli Stati membri accettano le partite di latte provenienti da Curaçao, le partite di pollame e di acquacoltura provenienti da Hong Kong, le partite di acquacoltura provenienti dalla Giamaica, le partite di selvaggina d’allevamento provenienti dalla Namibia nonché le partite di latte provenienti da Sint Maarten purché l’importatore possa dimostrare che detti prodotti sono stati certificati e spediti nell’Unione prima del 1o luglio 2012.
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