Art. 1

In vigore dal 7 giu 2012
La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alle richieste della Repubblica del Sud Sudan di adesione e di concessione dello status di osservatore consiste nell’accettare tali richieste conformemente al progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE accluso alla presente decisione. Lo status di osservatore è valido fino al 20 novembre 2012. Il Sud Sudan deve depositare l’atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP entro tale data. Possono essere concordate modifiche formali e di minore entità del progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE senza che occorra modificare tale decisione.
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Art. 1 Decisione (UE) 2012/352 — Testo vigente | Portale Normativo