Art. 1

Struttura dell’EULEX KOSOVO

In vigore dal 5 giu 2012
L’azione comune 2008/124/PESC è così modificata: 1) all’articolo 3 è aggiunta la lettera seguente: «j) coopera con le autorità giudiziarie e con le autorità incaricate dell’applicazione della legge degli Stati membri e degli Stati terzi nell’esecuzione del suo mandato»; 2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Struttura dell’EULEX KOSOVO 1.   L’EULEX KOSOVO è una missione unificata PSDC in tutto il Kosovo. 2.   L’EULEX KOSOVO istituisce: a) un comando principale a Pristina; b) uffici sul territorio del Kosovo, in funzione delle necessità; c) uffici di collegamento, in funzione delle necessità; e d) un elemento di sostegno a Bruxelles.»; 3) l’articolo 9, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   Tutto il personale esercita le sue funzioni e opera nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime in materia di sicurezza stabiliti dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (*1). (*1)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.»;" 4) l’articolo 14 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EULEX KOSOVO a norma degli articoli 7 e 11, in coordinamento con il SEAE.»; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2011/292/UE.»; 5) l’articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2010 fino al 14 dicembre 2011 è di 165 000 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 dicembre 2011 fino al 14 giugno 2012 è di 72 800 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2012 fino al 14 giugno 2013 è di 111 000 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l’EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.»; 6) l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Comunicazione di informazioni e documenti 1.   L’AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell’UE prodotti ai fini dell’EULEX KOSOVO fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna, a norma della decisione 2011/292/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale. 2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l’AR è inoltre autorizzato a trasmettere alle competenti autorità locali informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello “RESTREINT UE/ EU RESTRICTED” prodotti ai fini dell’EULEX KOSOVO, conformemente alla decisione 2011/292/UE. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle competenti autorità locali secondo procedure consone al livello di cooperazione di tali autorità con l’UE. 3.   L’AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO, ad altre parti terze associate alla presente azione comune ed alle competenti autorità locali documenti non classificati dell’UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all’EULEX KOSOVO e soggetti all’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (*2). 4.   L’AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui sopra a persone poste sotto la propria autorità, al comandante delle operazioni civili e/o al capomissione. (*2)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).»;" 7) all’articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2014.»
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