Art. 4
Composizione
In vigore dal 31 mag 2012
Composizione
1. Membri sono le autorità competenti degli Stati membri, che nominano due rappresentanti:
a)
un rappresentante per Stato membro proveniente dai ministeri o dai dipartimenti governativi responsabili del trasporto terrestre; e
b)
un rappresentante per Stato membro proveniente dai ministeri o dai dipartimenti governativi responsabili per le questioni di sicurezza o di strategia.
2. I rappresentanti della Commissione possono conferire lo statuto di osservatore a persone o invitare rappresentanti europei di organizzazioni internazionali e professionali impegnate nella, o direttamente interessate dalla, sicurezza del trasporto terrestre nonché le organizzazioni di utenti dei trasporti.
3. I nomi delle persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e di altre entità simili della Commissione (nel prosieguo denominato «il registro»). I nomi delle autorità degli Stati membri possono essere pubblicati nel registro. I nomi delle persone e delle organizzazioni di cui al paragrafo 2 sono pubblicati nel registro e ne sono divulgati gli interessi rappresentati (3).
4. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2012:286:oj#art-4