Art. 4

Composizione

In vigore dal 31 mag 2012
Composizione 1.   Membri sono le autorità competenti degli Stati membri, che nominano due rappresentanti: a) un rappresentante per Stato membro proveniente dai ministeri o dai dipartimenti governativi responsabili del trasporto terrestre; e b) un rappresentante per Stato membro proveniente dai ministeri o dai dipartimenti governativi responsabili per le questioni di sicurezza o di strategia. 2.   I rappresentanti della Commissione possono conferire lo statuto di osservatore a persone o invitare rappresentanti europei di organizzazioni internazionali e professionali impegnate nella, o direttamente interessate dalla, sicurezza del trasporto terrestre nonché le organizzazioni di utenti dei trasporti. 3.   I nomi delle persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e di altre entità simili della Commissione (nel prosieguo denominato «il registro»). I nomi delle autorità degli Stati membri possono essere pubblicati nel registro. I nomi delle persone e delle organizzazioni di cui al paragrafo 2 sono pubblicati nel registro e ne sono divulgati gli interessi rappresentati (3). 4.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni

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