Art. 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

In vigore dal 25 mag 2012
Nuove tecnologie e reti informatiche 1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire una raccolta e una gestione dei dati sicure ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, nonché per la verifica della potenza del motore, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato. 2.   Qualsiasi altra spesa sostenuta, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, beneficia, entro i limiti indicati nel suddetto allegato, di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2012:294:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Nuove tecnologie e reti informatiche (Art. 3 Decisione (UE) 2012/294) — Testo vigente | Portale Normativo