Art. 2
Introduzione di tuberi di patate nell’Unione
In vigore dal 16 mag 2012
Introduzione di tuberi di patate nell’Unione
1. I tuberi di Solanum tuberosum L., compresi quelli destinati alla piantagione, in seguito «tuberi di patate», originari (2) di paesi terzi nei quali sia nota la presenza di uno o più organismi specificati, possono essere introdotti nell’Unione solo se conformi alle prescrizioni specifiche per l’importazione di cui all’allegato I, sezione 1, paragrafo 1.
2. Al loro ingresso nell’Unione i tuberi di patate sono ispezionati dall’organismo ufficiale responsabile, conformemente all’allegato I, sezione 1, paragrafo 5.
Storico versioni
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