Art. 3

In vigore dal 10 mag 2012
1.   In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato su base provvisoria, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo, dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine (1). 2.   Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.
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Art. 3 Decisione (UE) 2014/35 — Testo vigente | Portale Normativo