Art. 2

In vigore dal 10 mag 2012
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2012:276:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo