Art. 2

Definizioni

In vigore dal 7 mag 2012
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1) «carico minimo di avvio per la produzione a regime», il carico minimo compatibile con il funzionamento a regime continuo in seguito all’avvio dell’impianto di combustione e a partire da cui l’impianto è in grado di fornire energia in maniera sicura e affidabile a una rete, a un sistema di reti, a un accumulatore di calore o a un sito industriale; 2) «carico minimo di arresto per la produzione a regime», il carico minimo a partire da cui l’impianto di combustione non è più in grado di fornire energia a una rete, a un sistema di reti, a un accumulatore di calore o a un sito industriale in maniera sicura ed affidabile ed è considerato in via di arresto.
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