Art. 2

In vigore dal 3 mag 2012
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, di cui all’elenco in allegato. 2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o destinarli a loro vantaggio. 3.   Alle condizioni che ritiene appropriate l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute in relazione alla prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi o risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo. 4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui al paragrafo 1 sono stati inclusi nell’allegato o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) il vincolo o la decisione non vadano a favore di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato; d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo. 5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni della presente decisione, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
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