Art. 1

In vigore dal 3 mag 2012
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone che intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e delle persone ad esse associate, di cui all’elenco in allegato. 2.   Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini. 3.   Il paragrafo 1 fa salvi i casi in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente: a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione; c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Città del Vaticano) e l’Italia. 4.   Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 5.   Il Consiglio è debitamente informato di tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4. 6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella Repubblica di Guinea-Bissau. 7.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.
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