Art. 2

In vigore dal 27 apr 2012
Per l’esercizio finanziario 2011, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese inerenti a ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR, indicati nell’allegato II, sono stralciati dalla presente decisione e sono oggetto di una futura decisione di liquidazione.
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