Art. 1

In vigore dal 23 apr 2012
La decisione 2011/782/PESC è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: " 1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio. 2.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di taluni altri materiali, beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente paragrafo. 3.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati."; 2) è inserito il seguente articolo: "Articolo 1 bis 1.   Sono soggetti ad un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di taluni materiali, beni o tecnologie diversi da quelli di cui all', paragrafo 2, che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente paragrafo. 2.   La fornitura di: a) assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati; b) finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati, è parimenti soggetta ad un’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di esportazione."; 3) è inserito il seguente articolo: "Articolo 8 ter Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di beni di lusso da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.".
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Art. 1 Decisione (UE) 2012/206 — Testo vigente | Portale Normativo