Art. 1
In vigore dal 20 apr 2012
La decisione di esecuzione 2011/861/UE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, i filetti di tonno del codice NC 1604 14 16 ottenuti da tonno non originario della voce SA 0302 o 0303 sono considerati originari del Kenya alle condizioni stabilite agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
La deroga di cui all’ riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dal Kenya e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.»;
3)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.»;
4)
l’allegato è sostituito dal testo riportato in allegato alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2012:208:oj#art-1