Art. 1

In vigore dal 29 mar 2012
La decisione n. 573/2007/CE è così modificata: 1) l’articolo 13 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri ricevono un importo fisso conformemente al paragrafo 3 bis per ciascuna persona reinsediata sulla base di una o più delle seguenti priorità: a) persone provenienti da regioni o paesi designati per l’attuazione di un programma di protezione regionale; b) persone appartenenti ad uno o più dei gruppi vulnerabili seguenti: — minori e donne a rischio, — minori non accompagnati, — sopravvissuti alla violenza e/o alle torture, — persone che necessitano di cure mediche importanti che possono essere garantite solo se tali persone sono reinsediate, — persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica e/o fisica; c) le priorità comuni specifiche dell’Unione in materia di reinsediamento per il 2013 elencate nell’allegato della presente decisione.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Gli Stati membri ricevono un importo fisso pari a 4 000 EUR per ciascuna persona reinsediata sulla base delle priorità elencate al paragrafo 3. Nei casi indicati di seguito l’importo fisso è aumentato come segue: — 6 000 EUR per ciascuna persona reinsediata per gli Stati membri che ricevono dal Fondo l’importo fisso per il reinsediamento per la prima volta, — 5 000 EUR per ciascuna persona reinsediata per gli Stati membri che hanno già ricevuto dal Fondo l’importo fisso per il reinsediamento una volta negli anni precedenti di operatività del Fondo.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Quando uno Stato membro procede al reinsediamento di una persona sulla base di più di una delle priorità dell’Unione in materia di reinsediamento elencate al paragrafo 3, esso riceve l’importo fisso per tale persona una sola volta.»; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro il 1o maggio 2012, una stima del numero di persone che intendono reinsediare, sulla base delle priorità elencate al paragrafo 3, nel corso dell’anno civile seguente, compresa la ripartizione per ciascuna delle categorie di cui al suddetto paragrafo. La Commissione comunica tali informazioni al comitato di cui all’articolo 52.»; e) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   I risultati e l’impatto dell’incentivo finanziario per le misure di reinsediamento sulla base delle priorità elencate al paragrafo 3 sono oggetto, da parte degli Stati membri, della relazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, e da parte della Commissione della relazione di cui all’articolo 50, paragrafo 3.»; 2) all’articolo 35 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   L’importo fisso assegnato agli Stati membri per ogni persona reinsediata è concesso a titolo di somma forfettaria per ogni persona effettivamente reinsediata.»; 3) il testo di cui all’allegato della presente decisione è aggiunto quale allegato alla decisione n. 573/2007/CE.
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