Art. 1
In vigore dal 28 mar 2012
Alla Francia è concesso un contributo finanziario dell'Unione a favore del programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2012, come precisato nella parte A dell'allegato.
Il contributo finanziario è limitato a un massimo del 60 % delle spese totali ammissibili, come specificato nella parte B dell'allegato, con un massimale di 180 000 EUR (IVA esclusa).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2012:182:oj#art-1