Art. 1
In vigore dal 27 mar 2012
1. Le seguenti misure concesse dal Portogallo costituiscono un aiuto di Stato:
i.
prestiti concessi da CGD prima della nazionalizzazione;
ii.
prestiti e linee di liquidità concessi da CGD a BPN dopo la nazionalizzazione e prima della vendita, con o senza una garanzia di Stato esplicita;
iii.
trasferimento di attività da BPN alle SPV al valore contabile prima e dopo la vendita;
iv.
apporto di capitale da parte dello Stato del 15 febbraio 2012;
v.
linee di liquidità concesse da parte di CGD e richieste da BIC per l’entità congiunta;
vi.
diritto di BIC di trasferire depositi con un prezzo superiore a […] punti base allo Stato o di ottenere dallo Stato la remunerazione della differenza;
vii.
trasferimento allo Stato dei costi connessi ai rischi di contenzioso.
2. Le misure di aiuto riportate nel paragrafo 1 sono compatibili con il mercato interno alla luce degli impegni di cui alla sezione 5.2.
Storico versioni
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