Art. 1
Missione
In vigore dal 23 mar 2012
L’azione comune 2008/851/PESC è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Missione
1. L’Unione europea (UE) conduce un’operazione militare a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851(2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all’azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare») e mediante, in particolare, impegni assunti con gli Stati terzi («Atalanta»), al fine di contribuire:
—
alla protezione delle navi del PAM che inoltrano l’aiuto umanitario alle popolazioni sfollate della Somalia, conformemente al mandato della risoluzione 1814 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e
—
alla protezione delle navi vulnerabili che navigano al largo delle coste somale, nonché alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo delle coste somale, conformemente al mandato definito nelle risoluzioni 1846 (2008) e 1851 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
2. La zona delle operazioni delle forze schierate a tale scopo è costituita dal territorio costiero e dalle acque interne della Somalia e dalle aree marittime al largo delle coste somale e dai paesi vicini nella regione dell’Oceano indiano, in conformità dell’obiettivo politico di un’operazione marittima dell’UE definito nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 5 agosto 2008.
3. Inoltre, Atalanta contribuisce alla sorveglianza delle attività di pesca al largo delle coste somale.»;
2)
l’ è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
fornisce protezione alle navi noleggiate dal PAM, anche con la presenza di elementi armati di Atalanta a bordo delle navi interessate, anche quando navigano nelle acque territoriali e interne della Somalia;»;
b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
sorveglia le zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali e interne, che presentano rischi per le attività marittime, in particolare il traffico marittimo;»
c)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
stabilisce un collegamento con le organizzazioni e gli organismi nonché gli Stati che operano nella regione per lottare contro gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia, in particolare la forza marittima «Combined Task Force 151» che opera nel quadro dell’operazione «Libertà duratura;»»
3)
l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Trasferimento delle persone arrestate e fermate in vista dell’esercizio delle competenze giurisdizionali
1. Sulla base dell’accettazione da parte della Somalia dell’esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell’articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall’altro, le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali o interne della Somalia o in alto mare, arrestate e fermate ai fini dell’esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:
—
alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che partecipa all’operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o
—
se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.
2. Le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata, arrestate e fermate, in vista dell’esercizio delle competenze giurisdizionali, da Atalanta nelle acque territoriali, nelle acque interne o nelle acque arcipelagiche di altri Stati della regione, d’intesa con tali Stati, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, possono essere trasferiti alle autorità competenti dello Stato interessato o, con il consenso dello Stato interessato, alle autorità competenti di un altro Stato.
3. Nessuna delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere trasferita in uno Stato terzo se le condizioni del trasferimento non sono state stabilite con tale Stato terzo in conformità del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.»;
4)
all’articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo che va dal 13 dicembre 2012 al 12 dicembre 2014 è pari a 14 900 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC del Consiglio è pari a 0 %.»;
5)
all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’operazione militare dell’UE si conclude il 12 dicembre 2014.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2012:174:oj#art-1