Art. 7
Finanziamento
In vigore dal 23 mar 2012
Finanziamento
1. Il personale messo a disposizione dall’EUMS è finanziato conformemente alle norme applicabili all’EUMS.
2. Il personale fornito dagli Stati membri è costituito da esperti nazionali distaccati senza spese.
3. I costi di viaggio e di altro tipo non coperti dai bilanci delle rispettive missione e operazione PSDC sono a carico del bilancio del Servizio europeo per l’azione esterna, fatte salve le norme finanziarie applicabili.
Storico versioni
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