Art. 7

Finanziamento

In vigore dal 23 mar 2012
Finanziamento 1.   Il personale messo a disposizione dall’EUMS è finanziato conformemente alle norme applicabili all’EUMS. 2.   Il personale fornito dagli Stati membri è costituito da esperti nazionali distaccati senza spese. 3.   I costi di viaggio e di altro tipo non coperti dai bilanci delle rispettive missione e operazione PSDC sono a carico del bilancio del Servizio europeo per l’azione esterna, fatte salve le norme finanziarie applicabili.
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Finanziamento (Art. 7 Decisione (UE) 2012/173) — Testo vigente | Portale Normativo