Art. 4

Organico

In vigore dal 23 mar 2012
Organico 1.   Le risorse umane del centro operativo dell’UE comprendono: a) il personale messo a disposizione dall’EUMS; b) l’elemento di supporto dell’EUTM; c) la squadra di collegamento Atalanta; d) il personale distaccato dagli Stati membri. 2.   Le risorse umane messe a disposizione del centro operativo dell’UE abbracciano tutte le competenze militari richieste per attuare correttamente il suo mandato e i suoi compiti sulla base di un piano di attuazione presentato al CPS e sono soggette a riesame periodico. Il capo del centro operativo dell’UE è responsabile per la definizione precisa della competenza richiesta, in stretto collegamento con i comandanti dell’operazione e delle missioni, del comandante civile dell’operazione, nonché dell’EUMS. 3.   Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime in materia di sicurezza stabiliti dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (5).
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Organico (Art. 4 Decisione (UE) 2012/173) — Testo vigente | Portale Normativo