Art. 1

In vigore dal 23 mar 2012
La decisione 2010/413/PESC è così modificata: 1) all', paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e pezzi di ricambio per tali armi e materiale connesso. Tale divieto non si applica ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Iran;"; 2) all'articolo 19, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) delle altre persone non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o delle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o delle persone che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione, nonché di altri membri dell'IRGC e di persone che agiscono per conto dell'IRGC o dell'IRISL, di cui all'elenco nell'allegato II."; 3) all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) dalle persone e entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione nonché da altri membri e entità dell'IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o da persone e entità che agiscono per loro conto, di cui all'elenco nell'allegato II.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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