Art. 1

In vigore dal 23 mar 2012
La decisione 2011/235/PESC è così modificata: 1) sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 2 bis Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte del regime iraniano, o per suo conto, di internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Iran, nonché la prestazione di assistenza per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento di tali apparecchiature o software. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo. Articolo 2 ter 1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, siano esse originarie o meno dei loro territori. 2.   È altresì vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o destinati ad essere ivi utilizzati; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o destinati ad essere ivi utilizzati."; 2) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 4 bis È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure di cui agli articoli 2 bis e 2 ter."; 3) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 2.   La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2013. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:168(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo