Art. 1
In vigore dal 23 mar 2012
La decisione 2011/235/PESC è così modificata:
1)
sono inseriti gli articoli seguenti:
"Articolo 2 bis
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte del regime iraniano, o per suo conto, di internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Iran, nonché la prestazione di assistenza per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento di tali apparecchiature o software.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Articolo 2 ter
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, siano esse originarie o meno dei loro territori.
2. È altresì vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o destinati ad essere ivi utilizzati;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o destinati ad essere ivi utilizzati.";
2)
è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 4 bis
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure di cui agli articoli 2 bis e 2 ter.";
3)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2013. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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