Art. 2

In vigore dal 23 mar 2012
1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   All'attuazione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, provvede il segretariato tecnico dell'OPCW («segretariato tecnico»). Esso svolge i suoi compiti sotto la responsabilità e il controllo dell'AR. A tal fine l'AR conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.
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