Art. 1
In vigore dal 19 mar 2012
La decisione 2011/172/PESC è così modificata: l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2013.
La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2012:159(1):oj#art-1