Art. 5
Concorrenza
In vigore dal 14 mar 2012
Concorrenza
1. Gli Stati membri promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni di concorrenza nel mercato interno per i servizi di comunicazione elettronica conformemente alle direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE.
Essi tengono conto inoltre degli aspetti relativi alla concorrenza al momento di concedere diritti d'uso dello spettro radio ad utenti di reti di comunicazione elettronica private.
2. Ai fini del primo comma del paragrafo 1 e senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza e delle misure adottate dagli Stati membri per conseguire obiettivi di interesse generale conformemente all', paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri possono adottare, inter alia, le seguenti misure:
a)
limitare la quantità di spettro radio per il quale concedono diritti d'uso a un'impresa o imporre condizioni ai suddetti diritti d'uso, come l'offerta di accesso all'ingrosso, il roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande con caratteristiche simili, ad esempio le bande sotto 1 GHz attribuite ai servizi di comunicazione elettronica. Tali condizioni supplementari possono essere imposte soltanto dalle autorità nazionali competenti;
b)
riservare, se del caso in considerazione della situazione sul mercato nazionale, una certa parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenza da assegnare ai nuovi operatori;
c)
rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute a eventuali assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;
d)
vietare o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo nazionale o dell'Unione delle operazioni di concentrazione, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;
e)
modificare i diritti esistenti conformemente alla direttiva 2002/20/CE quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a distorsioni della concorrenza dovute a eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio.
3. Qualora gli Stati membri intendano adottare una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, essi procedono conformemente alle procedure per l’imposizione o la modifica di tali condizioni relative ai diritti d'uso dello spettro radio stabilite nella direttiva 2002/20/CE.
4. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di autorizzazione e selezione per i servizi di comunicazione elettronica promuovano la concorrenza effettiva a vantaggio dei cittadini, dei consumatori e delle imprese dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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