Art. 4
Modifiche della decisione di esecuzione 2011/807/UE
In vigore dal 9 mar 2012
Modifiche della decisione di esecuzione 2011/807/UE
La decisione di esecuzione 2011/807/UE è così modificata:
1)
all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali:
i)
abbattuti e distrutti secondo i rispettivi programmi di eradicazione della BSE e della scrapie;
ii)
obbligatoriamente macellati a norma dell’allegato VII, capitolo A, punto 2.3, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001;»
2)
all’articolo 9, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
per animali delle specie ovina e caprina abbattuti e distrutti:
70 EUR per animale;
c)
per animali delle specie ovina e caprina macellati:
50 EUR per animale.»;
3)
all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nonostante il disposto del paragrafo 2, per i programmi di cui agli articoli 10 e 11 la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, versa un anticipo pari a fino al 60 % dell’importo massimo stabilito entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda.»;
4)
nell’allegato, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Indennizzi ai proprietari per gli animali macellati o abbattuti:
gli indennizzi non devono superare il valore di mercato dell’animale immediatamente prima della macellazione o dell’abbattimento.
Per gli animali macellati il valore di recupero deve essere detratto, se del caso, dagli indennizzi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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