Art. 2

In vigore dal 8 mar 2012
Qualora l'Unione debba adottare una misura di salvaguardia ai sensi dell'accordo di associazione riguardante i prodotti agricoli, il pesce e i prodotti della pesca, tale misura è adottata in conformità alle procedure previste all'articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (2), nel caso dei prodotti agricoli, o a quelle previste all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (3), nel caso del pesce e dei prodotti della pesca. Nel caso dei prodotti agricoli trasformati, le misure di salvaguardia sono adottate secondo le procedure previste all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (4), o all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (5).
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