Art. 3

In vigore dal 6 mar 2012
1.   Il contributo finanziario è concesso a condizione che la Grecia: a) attui il piano nel rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato; b) presenti alla Commissione relazioni tecniche intermedie, secondo quanto indicato nell’allegato I, entro il: i) 31 maggio 2012, per il periodo dal 27 gennaio 2012 al 30 aprile 2012; ii) 30 settembre 2012, per il periodo dal 1o maggio 2012 al 31 agosto 2012; c) presenti una relazione tecnica finale e una relazione finanziaria, secondo quanto indicato negli allegati I e II, per il periodo dal 27 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, entro il 28 febbraio 2013; d) attui in modo soddisfacente le misure previste nel piano. 2.   Nel caso in cui la Grecia non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo finanziario tenendo conto della natura e della gravità dell’inadempienza e del danno finanziario subito dall’Unione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2012/141 — Testo vigente | Portale Normativo