Art. 5
Disposizione transitoria
In vigore dal 1 mar 2012
Disposizione transitoria
Per un periodo transitorio che va fino al 30 novembre 2012, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma dai paesi terzi che sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 ottobre 2012 in conformità al modello figurante nell’allegato II, parte 1, della decisione 2009/893/CE.
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