Art. 1
In vigore dal 28 feb 2012
Il protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau in vigore tra le due parti («protocollo») è approvato a nome dell'Unione (3).
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