Art. 1

In vigore dal 27 feb 2012
La decisione 2011/782/PESC è così modificata: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis Sono vietati la vendita, l’acquisto, il trasporto o l’intermediazione, diretti o indiretti, di oro e metalli preziosi nonché di diamanti destinati, provenienti o a favore del governo della Siria, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici, della Banca centrale della Siria, nonché destinati, provenienti o a favore di persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da essi possedute o controllate. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.»; 2) è inserito il seguente capo: «CAPO 2 bis SETTORE DEI TRASPORTI Articolo 17 bis Gli Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare dei pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l’accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli cargo effettuati da vettori siriani ad eccezione dei voli misti cargo e passeggeri.»; 3) all’articolo 19 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «8.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o a un trasferimento di fondi o di risorse economiche alla Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento di un’istituzione finanziaria non designata dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1. 9.   Il paragrafo 1 non si applica ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dallo Stato membro pertinente.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:122(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo