Art. 3

In vigore dal 27 feb 2012
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti e delle misure di cui all', paragrafo 2 è pari a 830 000 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con Saferworld. L'accordo prevede che Saferworld assicuri la visibilità del contributo dell'UE corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di tutte le difficoltà riscontrate in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
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Art. 3 Decisione (UE) 2012/121 — Testo vigente | Portale Normativo