Art. 2
In vigore dal 22 feb 2012
1. Ogni fornitore di sementi che intenda commercializzare le sementi di cui all’, chiede l’autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito o nel quale importa. Nella domanda, il fornitore specifica il quantitativo di sementi che intende commercializzare.
2. Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, come previsto all’, salvo qualora:
a)
esistano dubbi fondati sulla capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione;
b)
considerate le informazioni di cui all’, terzo comma, fornite dallo Stato membro coordinatore, il rilascio dell’autorizzazione comporti il superamento del quantitativo massimo totale di sementi di cui all’, paragrafo 1.
Per quanto riguarda la lettera b), qualora il quantitativo massimo totale consenta l’autorizzazione soltanto di parte della quantità specificata nella domanda, lo Stato membro interessato può autorizzare il fornitore a commercializzare tale quantità inferiore.
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