Art. 1

In vigore dal 17 feb 2012
La Commissione procede al recupero delle indennità per le emissioni in eccesso calcolate conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 510/2011 mediante fissazione di un ordine di riscossione e mediante emissione di una nota di addebito inviata al costruttore interessato, a norma delle disposizioni degli articoli da 71 a 74 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e degli articoli da 78 a 89 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
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