Art. 1

In vigore dal 17 feb 2012
La decisione 2011/101/PESC del Consiglio è così modificata: 1) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2.   La presente decisione resta in vigore fino al 20 febbraio 2013. 3.   Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all’allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2013. 4.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) l’allegato è sostituito dal testo riportato nell’allegato I della presente decisione e il termine «allegato» è sostituito da «allegato I» in tutta la decisione 2011/101/PESC; 3) l’allegato II della presente decisione è aggiunto come allegato II della decisione 2011/101/PESC.
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