Art. 1

Contributo finanziario dell’Unione alla Germania, all’Italia e ai Paesi Bassi

In vigore dal 15 feb 2012
Contributo finanziario dell’Unione alla Germania, all’Italia e ai Paesi Bassi 1.   La Germania, l’Italia e i Paesi Bassi possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione per le spese sostenute da tali Stati membri ai fini dell’adozione di misure a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione 2009/470/CE, volte a eradicare l’influenza aviaria in tali Stati membri nel 2011. 2.   L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
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