Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 10 feb 2012
Autorizzazione
Ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, i seguenti prodotti sono autorizzati alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia DP-356Ø43-5;
b)
mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia DP-356Ø43-5;
c)
prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti o costituiti da soia DP-356Ø43-5 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, esclusa la coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2012:84:oj#art-2