Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 10 feb 2012
Autorizzazione Ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, i seguenti prodotti sono autorizzati alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia DP-356Ø43-5; b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia DP-356Ø43-5; c) prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti o costituiti da soia DP-356Ø43-5 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, esclusa la coltivazione.
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