Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 10 feb 2012
Etichettatura
1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «soia»
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» deve comparire sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da soia MON-877Ø1-2 di cui all’, lettere b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2012:83:oj#art-3