Art. 1
In vigore dal 10 feb 2012
In allegato alla presente decisione sono stabilite le linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l’assicurazione della loro qualità, ivi compresa l’adeguatezza del loro contenuto e formato, di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2010/75/UE.
Storico versioni
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