Art. 1
Impianti di combustione da includere nei piani nazionali transitori
In vigore dal 10 feb 2012
Impianti di combustione da includere nei piani nazionali transitori
In conformità delle modalità che figurano nella parte 1 dell'allegato della presente decisione, il piano nazionale transitorio comprende unicamente gli impianti di combustione interi disciplinati dal capo III della direttiva 2010/75/UE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1, e delle norme di aggregazione di cui all'articolo 29 della medesima direttiva.
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