Art. 3
In vigore dal 8 feb 2012
1. Il recupero dell’aiuto di cui all’ è immediato ed effettivo.
2. La Svezia assicura l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:293:oj#art-3