Art. 2

In vigore dal 2 feb 2012
Gli Stati membri aventi vie navigabili interne ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE e il «Polski Rejestr Statków SA (Registro navale polacco)», al. gen. J. Hallera 126, 80-416 Gdańsk, POLONIA, sono destinatari della presente decisione.
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