Art. 1
Periodo di applicazione
In vigore dal 26 gen 2012
L’articolo 4 della decisione 2009/251/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Periodo di applicazione
La presente decisione va applicata fino all’entrata in vigore del regolamento della Commissione che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente il DMF oppure fino al 15 marzo 2013, se tale data risultasse anteriore.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2012:48:oj#art-1