Art. 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

In vigore dal 25 gen 2012
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale 1. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
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Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale (Art. 7 Decisione (UE) 2012/39) — Testo vigente | Portale Normativo